Il docente che assiste un genitore con disabilità grave e chiede il trasferimento in una scuola più vicina non ha diritto automatico alla precedenza su tutti gli altri candidati alla mobilità. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 23386/2026): il diritto va bilanciato con le esigenze organizzative della scuola e con l’eventuale disponibilità di altri familiari ad assistere la persona.
Di cosa parla la sentenza
Un docente, referente unico dell’assistenza al proprio genitore con disabilità grave, aveva chiesto il trasferimento verso una scuola di un’altra provincia, più vicina al familiare da assistere. Il Ministero aveva respinto la domanda perché il contratto collettivo, per quell’anno scolastico, non riconosceva ai caregiver la precedenza assoluta nei trasferimenti tra province — solo punteggi aggiuntivi e priorità nelle assegnazioni provvisorie e nei trasferimenti dentro la stessa provincia.
Il docente ha fatto causa sostenendo che la legge 104/1992 gli garantisse comunque quella precedenza, a prescindere da cosa dicesse il contratto. Tribunale e Corte d’Appello gli avevano dato ragione, disapplicando la clausola contrattuale. Il Ministero è arrivato in Cassazione, che ha ribaltato tutto.
Cosa ha deciso la Cassazione
La Corte chiarisce che l’articolo 33, comma 5 della legge 104/1992 riconosce al caregiver il diritto a scegliere la sede più vicina alla persona assistita solo “ove possibile” — non come diritto assoluto che scavalca ogni altra regola.
Questo significa che il contratto collettivo può legittimamente graduare la precedenza in base a:
- esigenze organizzative della scuola e del sistema di mobilità nazionale
- condizioni soggettive del richiedente, da documentare in modo specifico
- modalità concrete dell’assistenza prestata, ad esempio se il docente ha già ottenuto permessi retribuiti o un’assegnazione provvisoria
- presenza o assenza di altri familiari in grado di sopperire all’assistenza al posto suo
Il docente, secondo la Corte, si era limitato a contestare in astratto la legittimità del contratto, senza portare elementi concreti sulla propria situazione — ad esempio la dimostrazione che nessun altro familiare potesse occuparsi del genitore. Per questo il ricorso è stato respinto nel merito.
Riguarda solo i docenti o anche il personale ATA?
Il caso specifico deciso dalla Cassazione riguarda un docente. Ma le norme richiamate hanno una portata più ampia: l’articolo 601 del D.Lgs. 297/1994 estende le tutele della legge 104/92 a tutto il personale scolastico, e il contratto collettivo sulla mobilità disciplina insieme personale docente, educativo e ATA. Il principio del bilanciamento affermato dalla Cassazione è quindi destinato ad applicarsi, per costruzione normativa, anche alle domande di trasferimento del personale ATA — anche se, ad oggi, non risulta una pronuncia della Cassazione che lo dica esplicitamente per questa categoria.
Cosa cambia in pratica per il docente caregiver
Il CCNI mobilità 2025-2028 ha ampliato le tutele per i caregiver rispetto al passato, riconoscendo priorità anche nei trasferimenti interprovinciali. Ma la Cassazione precisa che questo ampliamento è una scelta migliorativa della contrattazione, non l’adeguamento a un obbligo di legge preesistente — e comunque non trasforma la precedenza in un diritto assoluto e incondizionato.
Come verificare la propria situazione
Se sei un dipendente della scuola (docente o ATA) e stai valutando una domanda di trasferimento per assistere un familiare con disabilità grave, prima di presentarla verifica:
- se rientri nella definizione di referente unico dell’assistenza secondo la legge 104/1992
- cosa prevede nello specifico il CCNI mobilità in vigore per l’anno scolastico di riferimento, per la tua categoria di personale
- quali documenti puoi produrre a sostegno della tua situazione concreta: certificazioni, permessi già utilizzati, assenza di altri familiari disponibili
Domande frequenti
La legge 104 non tutela più i lavoratori della scuola che sono caregiver?
La tutela resta ed è stata ampliata dal contratto 2025-2028. Quello che la Cassazione esclude è l’automatismo: il diritto va sempre dimostrato con elementi concreti, non basta invocare la legge in astratto.
Cosa cambia rispetto a prima?
La sentenza chiude la strada ai ricorsi basati solo sulla contestazione generale del contratto collettivo, senza prove sulla propria situazione personale.
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Articolo redatto a scopo informativo sulla base della normativa vigente. Per una valutazione personalizzata della propria situazione, rivolgiti agli operatori CAF CISAL La Spezia.
