Assegno Unico per lavoratrici straniere a La Spezia: guida per chi lavora come badante

L’Assegno Unico non è una prestazione riservata alle badanti: è un sostegno per tutti i lavoratori con figli a carico, italiani e stranieri. Ma le lavoratrici straniere che fanno assistenza domestica — spesso extra-UE, spesso con figli rimasti nel Paese d’origine — incontrano regole specifiche legate alla cittadinanza e al permesso di soggiorno. Dal 21 aprile 2026 queste regole cambiano in parte, con la circolare INPS 81/2026.

Il punto da capire subito

Fare la badante non è un requisito né un ostacolo per l’Assegno Unico. Quello che conta è la tua cittadinanza, il tipo di permesso di soggiorno e il Paese in cui vivono i tuoi figli. Le indicazioni di questo articolo valgono per qualsiasi lavoratrice straniera, non solo per chi lavora nell’assistenza domestica — le trattiamo insieme perché tra le nostre iscritte è una situazione molto frequente.

Non tutte le lavoratrici straniere sono nella stessa situazione: la differenza sta nella cittadinanza e nel Paese in cui vivono i figli.

Se sei cittadina di un Paese UE (per esempio Romania, Bulgaria, Polonia) e i tuoi figli sono fiscalmente a tuo carico ma vivono in un altro Stato dell’Unione Europea, da questa riforma puoi fare domanda di Assegno Unico anche per loro, qualunque sia il tuo lavoro in Italia. Prima non era possibile.

Se sei cittadina di un Paese extra-UE (per esempio Ucraina, Filippine, Perù, Ecuador, Moldova) e i tuoi figli vivono nel Paese d’origine, questa riforma non ti riguarda, indipendentemente dal lavoro che fai. L’Assegno Unico per i figli spetta solo se risiedono in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Un figlio che vive in Ucraina, nelle Filippine o in Perù resta escluso, anche se è fiscalmente a tuo carico.

Chi può fare domanda: i requisiti per le lavoratrici extra-UE

Questi requisiti valgono per qualsiasi lavoratrice extra-UE — colf, badante, operaia, commessa — non cambiano in base al tipo di lavoro svolto. Se sei cittadina extra-UE, puoi accedere all’Assegno Unico se hai uno di questi tre titoli:

  • il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure
  • un permesso unico di lavoro che autorizza un’attività lavorativa di durata superiore a 6 mesi, oppure
  • un permesso di soggiorno per motivi di ricerca superiore a 6 mesi

Servono inoltre: iscrizione alla previdenza italiana, contributi in regola, assoggettamento all’imposta sul reddito in Italia e residenza (o, in alternativa, un contratto di lavoro con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana).

Un diritto che spesso non si conosce

Se sei extra-UE con permesso di lungo periodo e i tuoi figli vivono con te in Italia, fiscalmente a tuo carico, hai già diritto all’Assegno Unico, qualunque sia il tuo impiego. Questo non è cambiato con la circolare 81/2026: è un diritto che esisteva prima, ma che molte lavoratrici straniere non sanno di avere. Vale la pena verificarlo, anche se sei in Italia da tempo.

Lavoratrici che vivono all’estero ma lavorano in Italia

Se lavori in Italia ma risiedi in un altro Paese, l’Assegno Unico può comunque spettarti, a condizione che tu sia iscritta alla previdenza italiana e in regola con i contributi. In questo caso l’importo non è pieno: viene calcolato in proporzione alla durata effettiva dell’attività lavorativa svolta in Italia.

C’è una differenza importante rispetto a chi risiede stabilmente in Italia: la domanda va ripresentata ogni anno, con periodo di riferimento dal 1° marzo. Non c’è rinnovo automatico come per le residenti.

Domande frequenti

Sono ucraina, lavoro come badante a La Spezia, mio figlio vive in Ucraina: posso avere l’Assegno Unico per lui?

No. La novità della circolare 81/2026 riguarda solo i figli residenti in un Paese dell’Unione Europea. L’Ucraina non ne fa parte, quindi questo caso resta escluso.

Sono rumena, lavoro come badante, mio figlio vive con i nonni in Romania: posso fare domanda?

Sì. Da questa riforma in poi puoi chiedere l’Assegno Unico anche per un figlio fiscalmente a carico che risiede in un altro Stato membro UE.

Ho la carta di soggiorno di lungo periodo e mio figlio vive con me in Italia: ho diritto all’Assegno Unico?

Sì, e questo diritto esisteva già prima della circolare 81/2026. Se non hai mai fatto domanda, verifica la tua posizione.

Come verificare la propria situazione

Prima di presentare domanda, conviene controllare:

  • la cittadinanza e il tipo di permesso di soggiorno posseduto
  • il Paese di residenza dei figli fiscalmente a carico
  • se i contributi INPS sono in regola
  • se si tratta di una domanda da presentare per la prima volta o da rinnovare (chi non risiede in Italia deve rinnovarla ogni anno)

Hai dubbi sulla tua situazione specifica? Passa alla CISAL La Spezia, in via Ugo Foscolo 72 — i nostri operatori sapranno aiutarti.

Articolo redatto a scopo informativo sulla base della normativa vigente. Per una valutazione personalizzata della propria situazione, rivolgiti agli operatori CAF CISAL La Spezia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

La Circolare

Aggiornamenti su lavoro, previdenza e diritti.
Niente spam — solo quello che conta.

Torna in alto