Dimissioni o licenziamento a La Spezia: quando spetta la NASpI e quando no

Se vuoi lasciare il lavoro, il modo in cui chiudi il rapporto decide se avrai diritto alla NASpI (l’indennità di disoccupazione). Il licenziamento dà sempre diritto alla NASpI, anche se è per colpa tua. Le dimissioni volontarie, di regola, no — a meno che tu non abbia una giusta causa per dimetterti.

Quando la NASpI spetta

  • Licenziamento, qualunque sia il motivo: riorganizzazione aziendale, motivi disciplinari, superamento del periodo di comporto per malattia, o mancato rinnovo di un contratto a termine.
  • Dimissioni per giusta causa: quando è il datore di lavoro a rendersi inadempiente in modo grave — stipendio non pagato, demansionamento, trasferimento senza reali esigenze organizzative, mobbing, mancata sicurezza sul lavoro. La legge equipara questa situazione a una perdita involontaria del lavoro (circolare INPS n. 163/2003).
  • Risoluzione consensuale nella procedura di conciliazione prevista per i licenziamenti economici (art. 7, legge 604/1966).
  • Accettazione della conciliazione agevolata nei contratti a tutele crescenti (art. 6, D.Lgs. 23/2015).

Quando la NASpI non spetta

  • Dimissioni volontarie ordinarie, senza giusta causa.
  • Risoluzione consensuale semplice, fuori dalle procedure di conciliazione sopra citate.
  • Dimissioni per fatti concludenti (“dimissioni di fatto”): dal 12 gennaio 2025 (art. 19, legge 203/2024), se resti assente dal lavoro senza giustificazione per un periodo prolungato, il datore di lavoro può comunicare all’Ispettorato del lavoro che ti considera dimissionario. Il rapporto si chiude, ma senza NASpI e senza indennità di mancato preavviso — come se ti fossi dimesso di tua volontà.

Il rischio di chi smette di andare al lavoro sperando nel licenziamento

Alcuni lavoratori pensano che smettere di presentarsi al lavoro sia un modo per costringere il datore a licenziarli. Con la nuova disciplina è un rischio concreto: se l’assenza ingiustificata supera il termine previsto (15 giorni lavorativi, o il termine del CCNL se questo lo prevede espressamente), scattano le dimissioni di fatto — niente NASpI.

Da quanti giorni scattano esattamente è oggetto di un contrasto giurisprudenziale ancora aperto. I Tribunali di Bergamo, Ravenna e Brescia, insieme alla Corte d’Appello di Bologna (sentenza n. 508/2026, primo pronunciamento di secondo grado), richiedono almeno 15 giorni lavorativi, salvo che il CCNL disciplini espressamente questa fattispecie. I Tribunali di Trento e Milano hanno invece ritenuto sufficiente il termine più breve previsto dal CCNL per il licenziamento disciplinare. La Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata.

Puoi comunque difenderti dimostrando forza maggiore o un fatto imputabile al datore di lavoro che ti ha impedito di comunicare i motivi dell’assenza.

Come verificare la propria situazione

  • Se il rapporto con il datore di lavoro si è deteriorato, verifica prima se sussistono i presupposti per una giusta causa di dimissioni: servono fatti documentabili (buste paga, comunicazioni scritte, testimonianze) e una reazione tempestiva.
  • Non lasciare aperta la finestra dell’assenza ingiustificata: rischi di attivare tu stesso le dimissioni di fatto, perdendo NASpI e preavviso.
  • Se il problema è organizzativo o economico da parte dell’azienda, valuta se è percorribile una procedura di conciliazione, che garantisce la NASpI anche in caso di risoluzione consensuale.

Domande frequenti

Se vengo licenziato per giusta causa (licenziamento disciplinare), perdo la NASpI?

No. La NASpI spetta anche in caso di licenziamento disciplinare, perché resta comunque un atto di iniziativa del datore di lavoro, non una tua scelta.

Le dimissioni di fatto valgono anche se sono stato assente solo pochi giorni?

Dipende dal CCNL applicato e da quale orientamento giurisprudenziale segue il giudice del tuo caso: il contrasto tra i tribunali italiani è ancora aperto. Nel dubbio, non fare affidamento su un’assenza breve.

Hai dubbi sulla tua situazione specifica? Passa alla CISAL La Spezia, in via Ugo Foscolo 72 — i nostri operatori sapranno aiutarti.

Articolo redatto a scopo informativo sulla base della normativa vigente. Per una valutazione personalizzata della propria situazione, rivolgiti agli operatori CAF CISAL La Spezia.

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