Se la tua azienda non ti paga da due o tre mesi, o è fallita, i soldi che ti spettano non sono persi. Puoi recuperarli con una diffida, con l’intervento dell’Ispettorato del lavoro o con il Fondo di garanzia dell’INPS, che paga TFR e ultime tre mensilità al posto del datore di lavoro. La cosa più importante è muoversi presto.
Se l’azienda non paga da due o tre mesi
Primo passo: metti tutto per iscritto
Raccogli le buste paga, il contratto e gli estratti conto, che dimostrano quali stipendi non sono arrivati.
Poi invia all’azienda una lettera di messa in mora (una richiesta formale di pagamento) via PEC o raccomandata. La lettera deve indicare gli importi dovuti e un termine per pagare. Serve anche a interrompere la prescrizione, cioè il tempo oltre il quale il credito non si può più chiedere.
L’Ispettorato del lavoro
Puoi chiedere l’intervento dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Se gli ispettori accertano che ti spettano delle somme, notificano all’azienda una diffida accertativa (art. 12 D.Lgs. 124/2004).
Se l’azienda non paga e non la contesta, la diffida diventa un titolo esecutivo. In pratica puoi procedere al pignoramento senza fare causa. La diffida vale anche nei confronti di chi utilizza il tuo lavoro ed è responsabile in solido con il datore.
Il decreto ingiuntivo
In alternativa si può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo (un ordine di pagamento rapido). Le buste paga non pagate sono la prova principale.
Dimettersi per giusta causa
Il mancato pagamento dello stipendio è una giusta causa di dimissioni. Chi si dimette per giusta causa non deve lavorare il preavviso. Se ha un contratto a tempo indeterminato, ha anche diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico dell’azienda. In più mantiene il diritto alla NASpI (l’indennità di disoccupazione).
Le dimissioni vanno presentate online, indicando espressamente la giusta causa. Prima di farlo, però, valuta i tempi con un operatore: la data delle dimissioni incide sulle tutele che otterrai dopo.
Se lavori in un appalto: può pagarti direttamente l’ente pubblico
Questa è la strada più rapida, e quasi nessuno la conosce.
Molti lavoratori spezzini sono impiegati in appalti: pulizie, mense scolastiche, servizi sociali, centri di accoglienza, logistica per il porto. Se il committente è un ente pubblico, i soldi non li devi chiedere solo all’azienda.
Come funziona l’intervento sostitutivo
Quando l’appaltatore non paga gli stipendi, l’ente che ha affidato il servizio può pagare direttamente i lavoratori, trattenendo le somme dal compenso dovuto all’azienda (art. 11, comma 6, D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito l’art. 30, comma 6, del vecchio codice appalti).
Il percorso è questo:
- Segnali per iscritto all’ente il mancato pagamento, allegando buste paga ed estratti conto.
- Il responsabile del procedimento invita l’azienda a mettersi in regola.
- Se l’azienda non contesta la richiesta in modo formale e motivato, l’ente paga i lavoratori e detrae quelle somme dal corrispettivo dell’appalto.
A seconda del servizio, l’ente può essere la Prefettura, il Comune, la ASL o l’autorità portuale.
Perché conviene provarci per primo
L’intervento sostitutivo ha tre vantaggi rispetto al Fondo di garanzia INPS:
- Non serve che l’azienda sia fallita. Funziona anche mentre l’appalto è in corso.
- Non serve che tu ti sia licenziato. Puoi ancora lavorarci.
- I tempi sono di settimane, non di anni.
Nella pratica gli enti liquidano gli stipendi arretrati, e in diversi casi hanno pagato anche il TFR maturato. La norma però parla di retribuzioni: il pagamento del TFR non è automatico e va chiesto espressamente nella segnalazione. Se il tuo TFR era destinato a un fondo pensione, quella parte non arriva a te ma va versata al fondo.
Il limite principale è uno: l’ente può usare solo le somme che deve ancora all’azienda. Se l’appalto è finito e già saldato, non c’è più niente da trattenere. Anche per questo conviene segnalare subito, senza aspettare che la situazione precipiti.
Chiedi sempre copia del provvedimento di pagamento. Ti serve per sapere quali voci sono state coperte e quali restano da recuperare altrove.
Se l’appalto è privato
Anche qui c’è un secondo soggetto a cui rivolgersi. L’azienda committente risponde insieme all’appaltatore di stipendi, quote di TFR e contributi, fino a due anni dalla fine dell’appalto (art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003).
Se l’azienda è fallita o in liquidazione
Dal 2022 il fallimento si chiama liquidazione giudiziale (Codice della crisi d’impresa, D.Lgs. 14/2019). Le cooperative vanno spesso in liquidazione coatta amministrativa. Per il lavoratore le strade sono simili.
L’insinuazione al passivo
È la domanda con cui chiedi di essere inserito tra i creditori della procedura. I crediti di lavoro sono privilegiati (art. 2751-bis del Codice civile). Vuol dire che vengono pagati prima di quelli dei fornitori.
La domanda va presentata entro i termini fissati dalla procedura. Controllali subito: sono il passaggio più facile da perdere.
Se la liquidazione giudiziale si apre mentre lavori ancora, il rapporto resta sospeso. Le dimissioni presentate durante la sospensione si considerano per giusta causa (art. 189 D.Lgs. 14/2019).
Il Fondo di garanzia INPS
Il Fondo di garanzia paga al posto dell’azienda il TFR (legge 297/1982) e le ultime tre mensilità di stipendio (D.Lgs. 80/1992). Nelle ultime tre mensilità rientrano anche i ratei di tredicesima e quattordicesima.
Per ottenerlo servono tre condizioni: il rapporto di lavoro deve essere cessato, la procedura deve essere aperta e il tuo credito deve essere ammesso al passivo.
Se l’azienda è troppo piccola per fallire, prima bisogna tentare un pignoramento. Il Fondo interviene solo se il pignoramento risulta inutile, cioè se l’azienda non ha beni sufficienti.
| Cosa ti devono | Lo paga il Fondo di garanzia? |
|---|---|
| TFR | Sì |
| Ultime tre mensilità, con ratei di tredicesima e quattordicesima | Sì, entro un tetto massimo |
| Ferie non godute | No |
| Indennità di preavviso | No |
| Quote TFR destinate al fondo pensione e non versate | Sì, con una domanda separata (art. 5 D.Lgs. 80/1992) |
Quello che il Fondo non copre si recupera solo dalla procedura, grazie al privilegio.
I due canali non si escludono. Se hai già ricevuto qualcosa dall’ente appaltante, al Fondo di garanzia chiedi solo la parte rimasta scoperta.
Se avevi aderito a un fondo pensione
Se il tuo TFR andava a un fondo pensione, l’azienda in crisi potrebbe aver smesso di versarlo. Chiedi al fondo l’estratto della tua posizione e confrontalo con le buste paga.
Per le quote mancanti c’è un intervento specifico del Fondo di garanzia INPS. Attenzione: non riscattare la posizione prima. Per ottenere l’intervento devi essere ancora iscritto al fondo.
Scadenze da non perdere
- Ultime tre mensilità: il Fondo copre solo gli ultimi tre mesi di lavoro compresi nei dodici mesi precedenti l’apertura della procedura o l’avvio del pignoramento. Chi aspetta troppo rischia che gli stipendi arretrati escano da questa finestra. Il diritto si prescrive in un anno (art. 2 D.Lgs. 80/1992).
- NASpI: la domanda va presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto.
- Insinuazione al passivo: entro i termini indicati dalla procedura.
- Crediti di lavoro: si prescrivono in cinque anni (art. 2948 del Codice civile). La lettera di messa in mora interrompe la prescrizione.
Come verificare la propria situazione
Quando l’azienda è in crisi, spesso anche l’ultima busta paga è incompleta. Gli errori più frequenti sono tre: permessi azzerati senza essere pagati, ratei di tredicesima e quattordicesima calcolati male, quote di TFR per il fondo pensione mai versate.
Prima di fare qualunque domanda conviene quindi controllare tutte le buste paga, non solo le ultime. Porta con te:
- buste paga di tutto il periodo;
- contratto di lavoro ed eventuali proroghe;
- estratti conto con gli stipendi ricevuti;
- comunicazioni del curatore, del commissario o dell’ente appaltante;
- estratto del fondo pensione, se avevi aderito.
Domande frequenti
Posso avere i soldi anche se l’azienda non ha più niente?
Sì, per il TFR e le ultime tre mensilità. Il Fondo di garanzia esiste proprio per questo e paga anche quando l’azienda non ha beni. Per le altre voci, invece, dipende da cosa resta nella procedura.
Se mi dimetto perdo la disoccupazione?
No, se le dimissioni sono per giusta causa. Il mancato pagamento degli stipendi lo è.
Posso presentare la domanda al Fondo di garanzia da solo?
Sì, online con SPID o CIE. Può farla anche il patronato, che verifica anche i requisiti e i calcoli prima dell’invio.
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